Tribunale di Ancona, Giudice del Lavoro, 12.08.2016, n. 3777 ( F. c. M.L.P.S.)

(art. 700 c.p.c.; art. 55 bis co. 2, 3, 4 d.l.vo. 165/2001)

Il procedimento disciplinare a carico del dipendente pubblico per infrazioni di maggior gravità (sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni) deve concludersi, ai sensi dell’art. 55 bis co. 4 d.l.vo 165/2001, entro 120 giorni, che decorrono, in ogni caso, dalla data di prima acquisizione della notizia di infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il di pendente lavora. La violazione di tale termine comporta, per l’amministrazione, la decadenza dall’azione disciplinare.

Nel caso di specie, il lavoratore si è rivolto al giudice affinché disponesse, in attesa della pronuncia di merito, la sospensione provvisoria, ex art. 700 c.p.c., della sanzione disciplinare infertagli, ossia la sospensione per sei mesi dal servizio e dalla retribuzione, deducendo, a titolo di fumus boni iuris, l’intervenuta decadenza dell’amministrazione dal potere disciplinare, per decorso del termine di chiusura del procedimento e, a titolo di periculum in mora, la necessità della retribuzione per mantenere una condizione di vita dignitosa. Il Tribunale ha emesso il provvedimento cautelare, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti del fumus e del periculum. In particolare, quanto a quest’ultimo, il magistrato ha ritenuto plausibile che la mancanza di retribuzione per sei mesi incidesse sulla sostenibilità economica delle esigenze primarie del lavoratore, date le circostanze concrete concomitanti, ossia il livello retributivo non esorbitante, il dovere di contribuire al mantenimento dei figli, la convivenza con la madre anziana e bisognosa di cure e un documentato ricorso al prestito, per indisponibilità di congrui risparmi.