Tribunale di Ancona, sezione G.I.P. e G.U.P., 15.09.2015, n. 586 (C. c P.M.)

(art. 18 R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S.; art. 340 co. 2 c.p.; art. 442 c.p.p.; art. 530 co. 2 c.p.p.)

Tra i casi in cui il giudice è tenuto a pronunciare sentenza di assoluzione rientra l’ipotesi in cui, ex art. 530 co. 2 c.p.p., manchi, sia insufficiente o contraddittoria la prova che l’imputato abbia commesso il fatto di cui è accusato. Nel caso di specie, il tribunale dorico, accolta l’istanza di rito abbreviato, si è trovato a dover decidere sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato per il reato di interruzione di servizio di pubblica necessità e volontaria omissione di informazione, alla Questura, circa le modalità e i luoghi di una manifestazione di lavoratori culminata con il blocco della stazione ferroviaria. Il giudice ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto, ritenendo che dagli atti utilizzabili nel procedimento non derivassero elementi di prova circa il suo coinvolgimento nella decisione della occupazione dei binari, risultando, al contrario, quest’ultima il frutto di una determinazione estemporanea, non programmata, assunta ed eseguita spontaneamente dai lavoratori.


Tribunale Ordinario di Ancona, 6.08.2015, n. 1270 (P. c P.M.)

(art. 18 R.D. n. 773/1931 – T.U.L.P.S.; art. 530 c.p.p.)

Il Tribunale dorico, nel caso di specie, si è trovato a dover decidere sulla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato, componente dell’RSU, per non aver dato preventiva comunicazione alla Questura dell’intenzione di manifestare con i lavoratori in corteo. Sulla base delle testimonianze degli agenti di Polizia e dell’interrogatorio dell’imputato, il giudice ha ritenuto che si potesse evincere con chiarezza solo la conoscenza da parte dell’accusato della programmazione di uno sciopero e non anche la sua conoscenza circa le modalità di svolgimento della manifestazione, essendo al contrario emerso che la determinazione di muovere in corteo era stata estemporanea e che l’imputato aveva tentato di contenerlo, per evitare che degenerasse. Pertanto, il giudice ha pronunciato l’assoluzione per mancata commissione del fatto.


Trib.Ancona, Sez.Lav., Dott.ssa A.Sbano, 20 maggio 2009

(art. 28 Stat. Lav.) 

 “La tesi datoriale dell’impossibilità del ricevere la prestazione si scontra con il dato obbiettivo e non contestato dell’avvenuta accettazione della prestazione in tutti i precedenti scioperi attuati dalla FIOM e da altre sigle, eseguiti con le medesime modalità di quelli svoltisi in data 16 e 19 gennaio.

Risulta, infatti, che scioperi con identiche modalità a singhiozzo siano stati indetti negli anni 2006, 2007 e 2008 senza che mai i lavoratori siano sttati liberati con conseguente accettazione delle prestazioni lavorative offerte negli intervalli.”

E pertanto va dichiarata “l’antisindacalità del comportamento del datore di lavoro costituito dalla liberazione dei lavoratori aderenti allo sciopero del 16 e 19 gennaio 2009” e và ordinato”al datore di lavoro di pagare le retribuzioni ai lavoratori per il tempo che hanno offerto la loro prestazione lavorativa illeggittimamente rifiutata”.