Sul diritto del dipendente part time a svolgere altra attività

Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, 13.1.2016, n. 2

(art. 53, d.lgs. n. 165 del 2001; artt. 60 ss. d.p.r. n. 3 del 1957; art. 1, co. 57 ss. l. n. 662 del 1996)

E’ illegittimo il provvedimento dell’Amministrazione che non consente al dipendente pubblico in regime di lavoro part time al 50% lo svolgimento di altra attività di natura occasionale ed a titolo gratuito, purché non sia in conflitto di interessi, anche potenziale, con l’attività istituzionale dell’Amministrazione datrice di lavoro.


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