(D.lgs. n. 66 del 2003 – artt. 131, 132, 137, 190 CCNL Terziario distribuzione e servizi)
Il lavoratore ha diritto a non prestare l’attività lavorativa durante i giorni festivi infrasettimanali percependo egualmente la retribuzione. Infatti il datore di lavoro non ha facoltà di imporre unilateralmente il lavoro nelle festività infrasettimanali in relazione alle esigenze dell’azienda, giacchè il lavoratore senza il suo consenso non può essere privato del godimento del riposo nelle suddette festività.
Il semplice richiamo contenuto nell’art.137 del contratto collettivo alla retribuzione prevista per il lavoro straordinario all’art. 132 CCNL per la determinazione del compenso spettante in caso di lavoro effettuato nei giorni festivi infrasettimanali non costituisce elemento sufficiente per ritenere che tutta la normativa sul lavoro straordinario sia stata estesa da tale clausola contrattuale al lavoro prestato durante le festività infrasettimanali. (Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro – 23 giugno 2009; Giudice Dott.ssa T. De Antoniis).