Sul diritto del dipendente pubblico a non restituire le maggiorazioni retributive percepite nel periodo antecedente i cinque anni decorrenti dalla data di notifica dell’invito a dedurre da parte del procuratore della Corte del Conti

(D.lgs. n. 267 del 2000 )

L’illegittimità del compenso corrisposto al dirigente di un ente pubblico, non dà diritto alla ripetizione per il periodo che cade oltre la prescrizione quinquennale. 

Con riferimento al danno erariale, ai fini della quantificazione dei danni risarcibili, va riconosciuta la fondatezza della sollevata eccezione di prescrizione per la quota parte di danno delle mensilità pagate nel periodo dei cinque anni decorrenti a ritroso dalla data di notifica dall’invito a dedurre. Esso infatti è atto interruttivo della prescrizione mentre il dies a quò è dalla data dei relativi pagamenti effettuati.

(Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per le Marche – 3 giugno 2009 n. 184;  Est. Elena Tomassini).


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