Sul precariato nelle pubbliche amministrazioni

Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 5072, pubblicata il 15 marzo 2016, potrebbero aver messo la parola fine all’annoso contenzioso che riguarda decine di migliaia di dipendenti precari della pubblica amministrazione, i cui contratti a tempo determinato sono stati ripetutamente prorogati e/o rinnovati.

Viene infatti ribadito il principio costituzionale – contenuto nell’art. 97 della Carta fondamentale – del concorso come via ordinaria per accedere alla P.a. e che tale norma impedisce la stabilizzazione del personale precario: “Nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, posto dall’art. 36, comma 5, d, lgs. 30 marzo 2001, n. 165, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, legge 4 novembre 2010, n, 183, e quindi nella misura pari a un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criterio indicati nell’art. 8 legge 15 luglio 1966, n. 604”.

Questo Studio non ritiene l’intervento delle Sezioni Unite in sintonia con quanto previsto nell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, per cui ci si attiverà per nuove azioni presso la Corte di giustizia europea. In ogni caso si ritiene che le richieste risarcitorie di importo superiore alle 12 mensilità siano comunque possibili qualora il lavoratore dimostri che le chance di lavoro che ha perso a seguito dei reiterati contratti a termine posti in essere in violazione di legge gli abbiano provocato un danno patrimoniale più elevato.


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