Sul cumulo tra prestazioni assistenziali e rendita Inail

(art. 3 legge 407/1990; art. 12 legge 412/1991; art. 13 legge n. 118/71) 

 La Corte di Appello di Ancona ha stabilito che non vi è divieto di cumulo tra rendita Inail ed indennità di accompagnamento e/o pensione di invalidità ex art. 13 legge n. 118/71 quando il beneficiario sia totalmente inabile al lavoro. In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di cumulo tra prestazioni previdenziali  e  prestazioni assistenziali per invalidità da causa di servizio o lavoro ai sensi dell’art. 3 della legge n. 407 del 1990 non opera, in forza del disposto dell’art. 12 della legge n. 412 del 1991, per quelle erogate ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi totali; pertanto è ammessa la coesistenza tra tali prestazioni pensionistiche e quelle di carattere diretto, concesse a seguito di invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio, tra cui rientra la pensione di invalidità riconosciuta dall’Inps (v. Cass. n. 5359/2002).


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